Art. 6.
(Finanziamento degli incarichi
presso le imprese).

      1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in conformità a

 

Pag. 9

quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, provvede al finanziamento degli oneri diretti e indiretti sostenuti dalle imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno per l'affidamento di incarichi ai giovani laureati meridionali per progetti ad alto contenuto d'innovazione, di ricerca e di sviluppo.
      2. Destinatarie del finanziamento di cui al comma 1 sono le imprese che intendono avvalersi di risorse umane ad alto potenziale in possesso di conoscenze e competenze tecniche specializzate.
      3. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, qualora l'incarico copra un arco di tempo pluriennale, è concesso nelle seguenti misure:

          a) 100 per cento per il primo anno;

          b) 75 per cento per il secondo anno;

          c) 50 per cento per il terzo anno.