Art. 6.
(Finanziamento degli incarichi
presso le imprese).
1. Il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, in conformità a
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quanto previsto dall'articolo 117 della Costituzione, provvede al finanziamento degli oneri diretti e indiretti sostenuti dalle imprese situate nelle regioni del Mezzogiorno per l'affidamento di incarichi ai giovani laureati meridionali per progetti ad alto contenuto d'innovazione, di ricerca e di sviluppo.
2. Destinatarie del finanziamento di cui al comma 1 sono le imprese che intendono avvalersi di risorse umane ad alto potenziale in possesso di conoscenze e competenze tecniche specializzate.
3. Il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, qualora l'incarico copra un arco di tempo pluriennale, è concesso nelle seguenti misure:
a) 100 per cento per il primo anno;
b) 75 per cento per il secondo anno;
c) 50 per cento per il terzo anno.